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COME FARE PER

Violazioni al codice della strada - MODALITA' PAGAMENTO SANZIONI PECUNIARIE

Come Fare:

Violazioni al codice della strada - modalità pagamento sanzioni pecunarie

 

L'infrazione al Codice della Strada si può pagare entro i termini indicati di seguito:

  • 60 giorni per Verbale di Contestazione.

 

Il pagamento delle somme relative a sanzioni amministrative pecuniarie elevate per violazioni a norme del Codice della Strada, potrà avvenire:

  • In contanti o con tessera bancomat con dispositivo POS, presso il Comando di Polizia locale, in Via Vittorio Veneto n. 21, durante gli orari di apertura (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 10,00; il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00);
  • Mediante versamento sul conto corrente postale n.11246121, intestato al “Comune di Tarantasca – Servizio Tesoreria”, presso un qualsiasi ufficio postale, indicando nella causale, il numero del verbale e/o il numero di targa del veicolo e  la data dell’infrazione;
  • Mediante versamento con bonifico bancario al seguente IBAN IT63X0538746770000038012182 intestato a “Comune di Tarantasca – Servizio Tesoreria BPER Gruppo – ”; sulla causale vanno indicati il numero del verbale e/o il numero di targa del veicolo e la data dell’infrazione; per bonifici dall’estero in euro, codice BIC/SWISFT: BPMOIT22XXX;
  • Presso gli sportelli delle tabaccherie e/o ricevitorie lotto convenzionate con LIS LOTTOMATICA che hanno aderito al servizio “Il Comune sotto casa” e ne espongono la relativa vetrofania, sia a Tarantasca che in ogni altro comune; per l’operazione di pagamento occorre presentare il verbale al gestore il quale inserirà il numero e la data del verbale, il numero di targa del veicolo e il codice ISTAT del Comune di Tarantasca.

 

Nel caso del preavviso di violazione (divieto di sosta), trascorso il termine di 10 giorni verrà notificato all’intestatario della targa del veicolo (obbligato in solido ai sensi dell’arti 196 del C.d.S.) il relativo verbale contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Alla somma prevista per la violazione verranno aggiunte le spese di accertamento e di notifica.

Non è possibile proporre ricorso alle Autorità competenti (Prefetto o Giudice di pace) sulla base del solo preavviso di violazione, ma occorre attendere la notifica del verbale.

 

MULTE RIDOTTE DEL 30 %

A partire dal 21 agosto 2013 è possibile pagare le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del Codice della Strada, ridotte del 30%.

 Tuttavia per fruire di tale riduzione sono indispensabili due precise condizioni:

-    Il pagamento deve avvenire entro i cinque giorni successivi alla contestazione o notificazione del verbale;

-     La violazione elevata non deve prevedere la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro dello stesso) oppure della sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).

La possibilità di pagare entro cinque giorni l’importo della sanzione decurtato del 30% viene indicata espressamente dall’agente accertatore sullo stesso verbale consegnato a mano in strada al momento della contestazione, oppure sul verbale spedito e notificato all’intestatario della targa del veicolo, verbale che indicherà anche le modalità di pagamento.

E’ importante precisare altresì, che la riduzione del 30% è ammessa solo per la sanzione e non per la somma delle spese di procedimento e notificazione, che non sono soggette a riduzione.

 

Anche per i cd “preavvisi di violazione” (i foglietti lasciati sul parabrezza dei veicoli per violazioni alla sosta irregolare) è consentito di pagare la somma della sanzione ridotta del 30%. Trascorsi però i dieci giorni previsti nelle modalità di pagamento, il Comando attiverà le procedure di individuazione del proprietario per la notifica del verbale e conseguente notificazione a spese del contravventore.

La riduzione del 30% non si applica ai punti della patente e nemmeno ai giorni di sospensione della patente di guida o di fermo amministrativo del veicolo.

 

Procedura ruoli e cartelle esattoriali

In caso di mancato pagamento (o di pagamento effettuato oltre i 60 giorni) ed in assenza di ricorso entro il termine prescritto, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e termini previsti dalla legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioé circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) e per le spese di procedimento.

Il proprietario del mezzo o l'obbligato in solido, ai sensi dell'art. 196 del Codice della Strada risponde solidalmente con il trasgressore, per il pagamento della somma dovuta.

Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In tal caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, c. 3 del codice, e l'acconto fornito.

In caso di pagamento incompleto o di pagamento effettuato oltre i 60 giorni, il Comando invia comunicazione all'interessato al fine di invitarlo a completare il pagamento per eludere l'iscrizione a ruolo.

Prima dell'iscrizione a ruolo viene inviata ulteriore lettera di sollecito di pagamento.

In caso di mancato pagamento anche a seguito di tale sollecito, si procede all'iscrizione a ruolo del verbale, con cui si trasferisce la competenza per la riscossione all'Ente Concessionario, che emetterà la cartella esattoriale.

 

Nella cartella esattoriale si troveranno i seguenti dati:

- l'importo da pagare

- il motivo:

  • sanzione amministrativa indicata con il codice tributo 5242
  • spese procedurali indicate con il codice 5354
  • interessi del 10% per ogni semestre indicato con il codice 5243

- il numero di verbale a cui si riferisce la cartella esattoriale

- l'ente impositore (ad es. Polizia locale Tarantasca)

 

La cartella esattoriale può essere pagata presso gli sportelli dell'Esattoria, in banca o in posta entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa, utilizzando il modulo allegato. In caso di mancato pagamento l'Esattoria provvede all'invio di avvisi di mora, la cifra sarà quindi maggiorata degli interessi di mora.

Nel caso in cui la cartella faccia riferimento a una sanzione che è stata già pagata e che è stata inviata quindi per errore, è possibile richiedere l'annullamento del procedimento direttamente al Comando che provvederà a chiedere il discarico all'ESATTORIA.

E' necessario trasmettere al Comando la richiesta di annullamento del procedimento corredata dalla cartella esattoriale e dalla copia della ricevuta del pagamento.

 

N.B. PRESSO IL COMANDO E' COMUNQUE POSSIBILE RICHIEDERE TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CARTELLA ESATTORIALE IN VS. POSSESSO (ad es. a quale verbale si riferisce, a chi è stata contestata o notificata l'infrazione ed in quale data, ecc.).


Dove Rivolgersi:
Polizia Municipale (vedi dettaglio e orario di apertura)